DIRITTI UMANI: FONDAMENTO DI FUTURO



La convinzione, abbastanza generalizzata, secondo cui l’umanità potrà conoscere un futuro dignitoso soltanto a condizione che vengano rispettati i diritti umani, suscita almeno due questioni tutt’altro che scontate: la ricerca di un fondamento, che sia universalmente riconosciuto e la garanzia del loro effettivo rispetto.

I. Ma il riconoscimento e l’obbligatorietà di tali diritti su cosa si fonda?

Il problema del fondamento di un diritto si prospetta diversamente secondo che si tratti di cercare il fondamento di un diritto che si ha o di un diritto che si vorrebbe avere.

- nel primo caso andrò a cercare nell'ordinamento giuridico positivo se vi sia una norma valida che lo riconosca e quale sia;

- nel secondo caso andrò alla ricerca di buone ragioni per sostenerne la legittimità e per convincere quante più persone è possibile, a riconoscerlo

à soprattutto coloro che detengono il potere diretto o indiretto di produrre norme valide in quell'ordinamento.

Il nostro caso appartiene evidentemente a quelli del secondo tipo, ovvero non un problema di diritto positivo, ma di fondazione del diritto, razionale o critico o – per dirla in termini classici - di diritto naturale (Giusnaturalismo).

II. Storia della questione della fondazione del Diritto: il Giusnaturalismo

Per Giusnaturalismo si intende una Dottrina filosofico-giuridica che sostiene l'esistenza di norme di diritto naturali, e perciò stesso razionali, anteriori a ogni norma giuridica positiva; esse dovrebbero costituire il modello sulla cui base formulare le leggi positive e giudicare la loro validità.

Nella sua accezione più ampia, si potrebbe risalire ad Aristotele, agli stoici, a Cicerone, e quindi alla ripresa della problematica sul diritto naturale da parte di alcuni padri della chiesa, fino alla complessa teorizzazione di Tommaso d'Aquino e della scolastica.

È tuttavia prevalsa la tendenza a definire giusnaturalismo la dottrina del diritto naturale quale si è configurata nei secoli XVII e XVIII.

Il Giusnaturalismo

Le dottrine di Thomas More (1480-1535) e di Jean Bodin (1530-1596) implicano già il presupposto del giusnaturalismo: il ritorno dell'organizzazione politica alla sua sostanza razionale. Ma questo presupposto viene chiarito e messo in evidenza dagli autentici fondatori del giusnaturalismo moderno me­diante la considerazione dello stato di guerra.

La guerra infatti sospende la validità delle leggi positive e gli accordi tra i singoli stati; ma non può sospendere l'efficacia di quelle norme che sono fondate sulla stessa natura umana e sono quindi inerenti alla comunità umana in qualsiasi momento ed anche nei rapporti di guerra.

La considerazione dello stato di guerra consente di isolare nella massa delle regole giuridiche quelle che non dipendono dalla volontà e dalle convenzioni umane, ma sono dettate dalla stessa ragione dell'uomo. Si spiega quindi come proprio dalla considerazione dello stato di guerra siano state desunte le regole fonda­mentali e la natura del diritto naturale.

Alberico Gentile nacque a Castello San Genesio nel 1552, si ad­dottorò nell'Università di Perugia e fu professore di diritto ad Oxford; morì nel 1611.

Nella sua opera De jure belli (1588) egli giunge a formulare il con­cetto di diritto naturale partendo dal problema se la guerra sia o meno conforme a tale diritto. La sua risposta è negativa. Tutti gli uomini sono membri di un unico grande corpo che è il mondo e sono perciò legati insieme da un reciproco amore. In questa loro originaria unità si radica il diritto naturale, che è un istinto di natura ed è immutabile.

Per natura dunque l'uomo non è nemico all'altro uomo e non vi è guerra. La guerra nasce quando gli uomini si rifiutano di seguire la natu­ra stessa. C'è però una guerra giusta ed è la guerra di difesa, giacché il diritto della difesa è una regola eterna che sebbene non sia scritta è nata con gli uomini.

Non sono giuste invece le guerre di offesa e di religione: queste ultime perché la religione è di natura tale che nessuno può essere costretto a professarla con la violenza e perciò deve essere riconosciuta li­bera (De jure belli, I, 9). Ma la guerra che è possibile solo nell'ambito di una comunità umana non sospende le regole fondamentali di diritto che sono proprie di ogni comunità e quindi naturali.

Il rispetto dei prigio­nieri, delle donne e dei fanciulli, delle città, il non servirsi di armi sub­dole, fanno parte di queste regole, che non sono proprie di un popolo par­ticolare, ma di tutta l'umanità.

Il maggiore rappresentante della filosofia giuridica della rifor­ma è Ugo Grozio nato a Delft in Olanda il 10 aprile del 1583. Giurista e uomo politi­co, partecipò alle lotte religiose in Olanda.

In una serie di opere teologiche (la principale delle quali è il De ventate religionis christianae, 1627) mirò a superare i contrasti delle confessioni religiose col ricono­scimento del significato genuino del cristianesimo.

Il suo intento è, co­me quello di Bodin, la pace religiosa; la quale si può conseguire riconducendo la religione ai suoi principi naturali: l'esistenza di un Dio unico, pu­ro spirito, la provvidenza, la creazione.

L'opera fondamentale è il De jure belli ac pacis (1625) composta di un'introduzione e di tre libri. Il punto di partenza di questa grande opera è l'identità di ciò che è naturale con ciò che è razionale: identità fondata sul presupposto che la ragione è la natura vera dell'uomo.

Ciò che fa l'originalità dell'opera di Grozio e può essere assunto a caratterizzare la fase moderna del giusnaturalismo è la libe­razione del concetto di ragione da ogni implicazione teologica: liberazio­ne espressa da Grozio con la frase famosa (che destò tanto scandalo) che le norme della ragione naturale sarebbero valide anche se Dio non ci fos­se.

Per questo tratto, l'opera di Grozio tende a fondare la teoria del dirit­to, e della politica in generale, come una pura scienza razionale deduttiva, simile alle matematiche, costituita cioè soltanto da principi evidenti e da dimostrazioni necessarie.

Soltanto da questo punto di vista la teoria del diritto può assurgere, secondo Grozio, ad un'autentica universalità, astraendo da tutti i siste­mi particolari di diritto positivo.

Si parla dunque di moderno Giusnaturalismo a partire da Ugo Grozio (De jure belli ac pacis, 1625) fino a J. J. Rousseau (Contratto sociale, 1762).

Si possono tuttavia considerare tardi sviluppi del giusnaturalismo anche il pensiero di Kant (Metafisica dei costumi, 1794) e di Fichte (Fondamenti del diritto naturale, 1796).

Una ripresa del diritto naturale si ha con il neogiusnaturalismo contemporaneo, i cui principali rappresentanti sono G. Renard, L. Le Fur, F. Gény e G. Del Vecchio.

L'importanza storica del giusnaturalismo consiste:

a) nell'aver laicizzato l'idea di stato, sostituendo alla teoria dell'assolutismo monarchico di origine divina quella del consenso;

b) inoltre, nell'aver vincolato l'attività del legislatore ad alcuni principi universali, al di fuori dei quali non esiste legge ma solo arbitrio.

Tranne che per Hobbes, che considera lo stato di natura una condizione di continua lotta e di predominio del più forte (ley de la selva), da cui l'uomo è uscito costituendo lo stato; e per Rousseau per il quale l’originaria purezza dello stato naturale (mito del buon selvaggio) si è disgregata in seguito al sorgere della disuguaglianza, tra gli uomini;

per i giusnaturalisti, in genere, lo stato di natura è una forma di vita associata nella quale sono già riconosciuti alcuni diritti originali e incoercibili (vita, libertà, proprietà).

Tuttavia, mancando ogni garanzia esterna a tutela di questi diritti, il rispetto di essi non è affatto sicuro. È necessario pertanto uscire dallo stato di natura e istituire un potere capace di garantire la civile convivenza e di rendere sicuri l diritti naturali, istituendo norme e pene per le trasgressioni. Questo potere nasce attraverso un patto, mediante il quale .gli uomini rinunciano alla libertà anarchica dello stato naturale e si limitano reciprocamente, in vista della tutela dei diritti di ciascuno.

Attraverso Rousseau, e soprattutto con Kant, avviene il passaggio dalle posizioni giusnaturalistiche al giusrazionalismo, che accetta alcuni elementi essenziali del diritto naturale, ma depurandoli dagli elementi empirici o pseudostorici presenti nelle teorizzazioni precedenti: Kant infatti fondava il diritto naturale su principi assolutamente aprioristici (l’imperativo categorico), ma ancora di stampo metafisico.

I neo-giusnaturalisti contemporanei, prendendo le distanze dall'apriorismo di stampo metafisico - ancora presente nel giusrazionalismo kantiano -, questi autori concordano nell'ammettere l'esistenza di principi razionali, che hanno di per se stessi carattere universale e costante, in grado di costituire il fondamento dei diritti positivi.

I giusnaturalisti però non ha raggiunto l’obiettivo sperato. Perché? Perché non sono stati sufficientemente capaci o perché, in realtà, era impossibile?

III. Vale a dire: è davvero possibile individuare un fondamento assoluto?

Bobbio[1] ritiene di no: più precisamente ritiene che sia un’illusione, anzi che “ogni ricerca del fondamento assoluto sia, a sua volta, infondata”.

Contro questa illusione solleva quattro obiezioni:

La prima difficoltà deriva dalla considerazione che «diritti dell'uomo» è un'espressione molto vaga. La maggior parte delle definizioni sono tautologiche: «Diritti dell'uomo sono quelli che spettano all'uomo in quanto uomo». Oppure ci dicono qualche cosa sullo status desiderato o proposto di questi diritti, non sul loro contenuto: «Diritti dell'uomo sono quelli che appartengono, o dovrebbero appartenere, a tutti gli uomini, o di cui ogni uomo non può essere spogliato». Infine, quando si aggiunge qualche riferimento al contenuto, non si può fare a meno di introdurre termini di valore: «Diritti dell'uomo sono quelli il cui riconoscimento è condizione necessaria per il perfezionamento della persona umana oppure per lo sviluppo della civiltà ecc. ecc. ». E qui nasce una nuova difficoltà: i termini di valore sono interpretabili in modo diverso secondo l'ideologia assunta dall'interprete.

In secondo luogo, i diritti dell'uomo costituiscono una classe variabile come la storia di questi ultimi secoli mostra a sufficienza. L'elenco dei diritti dell'uomo si è modificato e va modificandosi col mutare delle condizioni storiche, cioè dei bisogni e degli interessi, delle classi al potere, dei mezzi disponibili per la loro attuazione, delle trasformazioni tecniche. Delle diverse religioni o ideologie, ecc. Es. i diritti sociali (schiavitù…)

Oltre che mal definibile e variabile, la classe dei diritti dell'uomo è anche eterogenea.

a) Ve ne sono alcuni che valgono in ogni situazione e per tutti gli uomini indistintamente: sono quei diritti che si chiede non vengano limitati né per il verificarsi di casi eccezionali né con riguardo a questa o a quella categoria, anche ristretta, di appartenenti al genere umano, come, ad esempio, il diritto a non essere resi schiavi e a non essere torturati.

b) Ma nella maggior parte dei casi la scelta è dubbia e richiede di essere motivata. Ciò dipende dal fatto che tanto il diritto che si afferma quanto quello che si nega hanno le loro buone ragioni: riguardo agli spettacoli, per esempio, la nostra costituzione prevede il limite del buon costume.

Sembra dunque si debba concludere su questo punto che diritti aventi efficacia cosi diversa non possono avere lo stesso fondamento e soprattutto che i diritti del secondo tipo, fondamentali, si, ma assoggettabili a restrizioni, non possono avere un fondamento assoluto, che non permetterebbe di dare una valida giustificazione alla restrizione.

un caso che mette a repentaglio ancor più gravemente la ricerca del fondamento assoluto: quello in cui si rileva un'antinomia fra i diritti invocati dagli stessi soggetti.
Es: libertà e giustizia

Bobbio conclude: «due diritti fondamentali ma antinomici non possono avere, gli uni e gli altri, un fondamento assoluto, un fondamento cioè che renda un diritto e il suo opposto, entrambi, inconfutabili e irresistibili. Anzi è bene ricordare che… l'opposizione quasi secolare contro l'introduzione dei diritti sociali è stata fatta in nome del fondamento assoluto dei diritti di libertà. il fondamento assoluto non è soltanto un'illusione; qualche volta è anche un pretesto per difendere posizioni conservatrici».

IV. Allora, che fare?

Cercare buone ragioni per convincere quante più persone della legittimità e necessità di riconoscerli come tali. Il fondamento dei diritti umani si trova in altre pare nel Consenso.

Vi sono tre modi di fondare i valori:

il dedurli da un dato obiettivo costante, per esempio la natura umana;
il considerarli come verità di per se stesse evidenti;
lo scoprire che, in un dato periodo storico, sono generalmente acconsentiti

il primo modo ci offrirebbe la maggiore garanzia della loro validità universale, se esistesse un modo di conoscere la natura umana nella sua essenza: ma, a giudicare dalla storia del giusnaturalismo, la natura umana è stata interpretata nei modi più diversi; e l'appello alla natura è servito a giustificare sistemi di valori anche opposti tra loro. E’ quello che non vuol capire Benedetto XVI.

il secondo modo - l'appello all'evidenza - ha il difetto di porsi al di là di ogni prova e di rifiutarsi a ogni possibile argomentazione di carattere razionale: in realtà, non appena sottoponiamo valori, proclamati evidenti, alla verifica storica, ci accorgiamo che ciò che è stato considerato evidente da alcuni in un dato momento non è più considerato evidente da altri in un altro momento.

Il terzo modo di giustificare i valori è quello di mostrare che sono appoggiati sul consenso onde un valore sarebbe tanto più fondato quanto più è acconsentito. Certo, si tratta di un fondamento storico e come tale non assoluto: ma è l'unico fondamento, quello storico del consenso, che può essere fattualmente provato.

Bobbio però afferma anche che: «Il problema grave del nostro tempo era non già quello di fondarli ma di proteggerli», non perché il problema del fondamento sia diventato eludibile, ma perché è intervenuto un fatto assolutamente nuovo nella storia dell’umanità:

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (10 dicembre 1948), che può essere accolta come la più grande prova storica, che mai sia stata data, del «consensus omnium gentium» circa un determinato sistema di valori.

In verità, proprio “omnium” mica tanto (vedremo perché), ma certamente và in quella direzione…

La Dichiarazione universale rappresenta un fatto nuovo nella storia, in quanto per la prima volta nella storia un sistema di principi fondamentali della condotta umana è stato liberamente ed espressamente accettato - attraverso i rispettivi governi - dalla maggior parte degli uomini viventi sulla terra. Con questa dichiarazione un sistema di valori è davvero universale, non in principio ma di fatto, in quanto il consenso sulla sua validità e sulla sua idoneità a reggere le sorti della comunità futura di tutti gli uomini è stato esplicitamente dichiarato. Solo dopo la Dichiarazione possiamo avere la certezza storica che l'umanità, tutta l'umanità, condivide alcuni valori comuni.

V. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

Questo universalismo è stato una lenta conquista. Nella storia della formazione delle dichiarazioni dei diritti si possono distinguere almeno tre fasi:

Le dichiarazioni nascono come teorie filosofiche. La loro prima fase è da ricercarsi nelle opere dei filosofi. In quanto teorie filosofiche, le prime affermazioni dei diritti dell'uomo sono puramente e semplicemente l'espressione di un pensiero individuale: sono universali rispetto al contenuto in quanto si rivolgono a un uomo razionale fuori dello spazio e del tempo, ma sono estremamente limitate rispetto alla loro efficacia.

Nel momento in cui queste teorie sono accolte per la prima volta da un legislatore, e ciò accade con le Dichiarazioni dei diritti degli Stati americani e della Rivoluzione francese; e poste alla base di una nuova concezione dello stato, l'affermazione dei diritti dell'uomo non è più l'espressione di una nobile esigenza, ma il punto di partenza per l'istituzione di un vero e proprio sistema di diritti nel senso stretto della parola, cioè come diritti positivi o effettivi. I diritti sono d'ora innanzi protetti, cioè sono veri e propri diritti positivi, ma valgono solo nell'ambito dello stato che li riconosce.

Con la Dichiarazione del 1948 ha inizio una terza ed ultima fase in cui l'affermazione dei diritti è insieme universale e positiva: universale nel senso che destinatari dei principi ivi contenuti non sono più soltanto i cittadini di questo o quello stato ma tutti gli uomini; positiva nel senso che essa pone in moto un processo alla fine del quale i diritti dell'uomo dovrebbero essere non più soltanto proclamati o soltanto idealmente riconosciuti ma effettivamente protetti anche contro lo stesso stato che li ha violati.

In sintesi: i diritti dell'uomo nascono come diritti naturali universali, si svolgono come di ritti positivi particolari per poi trovare la loro piena attuazione come diritti positivi universali.

VI. Verso il futuro

La Dichiarazione universale è qualcosa di più che un sistema dottrinale ma qualcosa di meno che un sistema di norme giuridiche.

Fin qui lo sviluppo dei diritti dell'uomo è passato attraverso tre fasi:

in un primo tempo sono stati affermati i diritti di libertà (limitare il potere dello stato)
in un secondo sono stati propugnati i diritti politici (partecipazione al potere politico)
infine sono stati proclamati i diritti sociali (uguaglianza, benessere)

E’ comunque solo l'inizio di un lungo processo, di cui non siamo in grado di vedere ancora l'attuazione finale, perché nemmeno la Dichiarazione può avanzare nessuna pretesa di essere definitiva… Anche i diritti dell'uomo infatti sono diritti storici, vale a dire sono il prodotto non della natura ma della civiltà umana, e in quanto storici sono mutevoli, cioè suscettibili di trasformazione e di allargamento.

Di conseguenza, oggi:

la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo rappresenta la coscienza storica che l'umanità ha dei propri valori fondamentali nella seconda metà del secolo ventesimo. E una sintesi del passato e un'ispirazione per l'avvenire; ma le sue tavole non sono state una volta per sempre scolpite.

Altre dichiarazioni sono seguite (del fanciullo, della donna, contro la discriminazione razziale)… nemmeno siamo in grado di prevedere quali sarebbero le conseguenze, se venissero applicate alla lettera…

à Un caso interessante, ma abbastanza sconcertante di questa Magna Charta in fieri dei popoli è l'art. 47 del Patto sui diritti civili e politici, il quale parla di «un diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali»).

Conclusione

Il problema principale resta comunque quello della protezione dei diritti dell'uomo.

Ma per questo spesso non basta la genialità dei filosofi o la buona volontà dei legislatori: spesso occorrono condizioni obiettive che dipendono da un certo sviluppo della società.

Bobbio[2]: «l'attuazione di una maggiore protezione dei diritti dell'uomo è connessa con lo sviluppo globale della civiltà umana… Non si può porre il problema dei diritti dell'uomo astraendolo dai due grandi problemi del nostro tempo, che sono i problemi della guerra e della miseria, dell'assurdo contrasto tra l'eccesso di potenza che ha creato le condizioni per una guerra sterminatrice e l'eccesso d'impotenza che condanna grandi masse umane alla fame. Solo in questo contesto ci possiamo avvicinare al problema dei diritti dell'uomo con senso realistico. Non bisogna essere tanto pessimisti da abbandonarsi alla disperazione, ma neppure tanto ottimisti da diventare presuntuosi.

A chiunque si proponga di fare un esame spregiudicato dello sviluppo dei diritti dell'uomo dopo la seconda guerra mondiale consiglierei questo salutare esercizio: leggere la Dichiarazione universale e poi guardarsi attorno…

…Sarà costretto a riconoscere che, nonostante le anticipazioni illuminate dei filosofi, le ardite formulazioni dei giuristi, gli sforzi dei politici di buona volontà, il cammino da percorrere è ancora lungo. E gli parrà che la storia umana, per quanto vecchia di millenni, paragonata agli enormi compiti che ci spettano, sia forse appena cominciata.

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[1] N. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi

[2] ibidem

Alberto Vitali

(intervento, 5-2-2008)


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